Tutela per gli immobili da costruire limitata dalla richiesta di permesso
Per la Consulta la scelta del legislatore di escludere da specifiche norme immobili per i quali non sia stato chiesto tale permesso è legittima
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 32 depositata ieri, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 1 lett. d) del DLgs. 122/2005, nella parte in cui definisce “immobili da costruire”, solo “gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità”.
La questione di legittimità è stata sollevata con riferimento all’art. 3 della Costituzione. In particolare, il giudice remittente lamenta una ingiustificata disparità di trattamento nella mancata estensione dell’obbligo della garanzia fideiussoria, previsto per l’ipotesi ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41