Anche per le partecipazioni si applica l’attualizzazione
Per l’OIC 21, in caso di acquisti con pagamento differito, le partecipazioni sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito attualizzato
L’Organismo italiano di contabilità ha modificato, nell’ambito degli emendamenti ai principi contabili nazionali rilasciati lo scorso 29 dicembre 2017, il documento OIC 21, stabilendo che, in caso di acquisto di partecipazioni, così come già previsto in relazione ai beni che costituiscono rimanenze e alle immobilizzazioni, si applicano, al ricorrere dei presupposti, il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione.
I documenti OIC 13, OIC 16 e OIC 24 nella versione rilasciata nel 2016 richiedevano, in caso di “pagamento … differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni similari o equiparabili”, l’iscrizione in bilancio dei beni, dei cespiti e delle immobilizzazioni immateriali al valore corrispondente al debito determinato ai sensi
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