Se il preponente ha potere direttivo e disciplinare l’agente è un subordinato
Vi sono «indici sintomatici» della natura subordinata del rapporto di lavoro, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato tra le parti
Quando tra agente e preponente vi sia un rapporto di soggezione personale del primo al potere direttivo, disciplinare e di controllo del secondo – indipendentemente dal nomen iuris del contratto originariamente stipulato – tale rapporto ha natura subordinata e la risoluzione del contratto per volontà del preponente, che non rispetti le condizioni poste dalla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, costituisce licenziamento illegittimo, con conseguente applicazione delle specifiche tutele (quali quelle dell’art. 18 della L. 300/1970) previste a favore dei lavoratori dipendenti illegittimamente estromessi.
Si è pronunciata in tal senso la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 4884 depositata ieri, 1° marzo 2018, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento di ...
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