L’assenza della valutazione dei rischi rende nullo il contratto intermittente
L’INL conferma la conseguente conversione in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Senza una valutazione dei rischi che si occupi anche dei lavoratori intermittenti, tale tipologia contrattuale dovrà essere ricondotta nell’ambito del normale lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Questo è quanto emerge dalla lettera circolare n. 49/2018, con la quale l’INL fornisce indicazioni operative al proprio personale, chiamato a valutare la genuinità dei rapporti intermittenti i quali sono soggetti a riqualificazione per la violazione di quanto disposto dall’art. 14 del DLgs. 81/2015.
Il comma 1 lett. c) di tale disposizione vieta il ricorso al lavoro intermittente ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Già in passato il Ministero del Lavoro, ...
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