Accesso nei locali a uso promiscuo anche senza i gravi indizi
Per la Cassazione, rientra nella nozione anche l’ipotesi in cui sia agevole la possibilità di comunicazione interna
L’esistenza dei gravi indizi di violazione delle norme tributarie deve essere manifesta solo nel caso in cui l’autorizzazione giudiziaria all’accesso abbia a riferimento l’abitazione del contribuente (o altri locali non destinati allo svolgimento dell’attività commerciale e/o professionale).
Lo afferma l’ordinanza n. 7723/2018 della Cassazione, nell’accogliere il ricorso delle Entrate, avverso la sentenza della C.T. Reg.
L’art. 52 del DPR 633/72 regolamenta gli accessi (e le ispezioni e verifiche), prevedendo ai primi due commi le diverse situazioni che disciplinano gli accessi ai locali adibiti ad attività imprenditoriale e/o professionale, ad abitazione e, infine, a uso promiscuo.
Ad esso si rifà interamente, per l’accertamento delle imposte
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