Non opponibile alla massa il credito dell’attestatore poco diligente
Il diniego del credito in sede di ammissione al passivo fallimentare precede la sua qualifica preferenziale
Secondo quanto affermato dalla Cassazione, nell’ordinanza n. 10752 depositata ieri, nel fallimento non può essere opposto alla massa dei creditori il credito del professionista attestatore al quale è stato contestato l’inadempimento dell’obbligazione assunta nel concordato preventivo.
Nel caso di specie, un professionista impugnava il decreto del Tribunale che rigettava la propria opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, nell’ambito del quale era stata negata dal giudice delegato la connessione della sua prestazione come attestatore del concordato preventivo (in bianco) in continuità aziendale della società, prima ammesso e poi revocato, ad un credito opponibile alla massa, per difetto di utilità dell’opera e inadeguatezza.
Ricorre per cassazione, ...
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