Niente aumento per il reato continuato alle omesse ritenute previdenziali
Dal punto di vista sanzionatorio la nuova norma è più favorevole rispetto alla fattispecie precedente
Il delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, previsto dall’art. 2 comma 1-bis del DL 463/1983, è stato oggetto della depenalizzazione operata dal DLgs. 8/2016, in forza della quale oggi l’omissione delle ritenute, per un importo superiore a 10.000 euro annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro. Mentre, se l’importo omesso non è superiore a 10.000 euro annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
La norma precisa, inoltre, che il datore di lavoro non sarà punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Secondo un orientamento ...
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