Stima diretta degli immobili del gruppo «D»
Solo nell’ipotesi in cui non sia possibile effettuare una stima diretta, può essere utilizzato il criterio di stima sul «costo di costruzione»
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 12790/2018, è tornata sul delicato tema del criterio di stima da adottare ai fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D, cioè agli immobili a destinazione speciale.
I giudici di legittimità hanno rinverdito il costante principio di diritto (fra tante, Cass. n. 12743/2018, n. 24890/2016 e n. 3103/2015), secondo cui il canone determinativo del classamento e della conseguente attribuzione della rendita catastale per tali immobili deve basarsi, ai sensi dell’art. 10 del RDL n. 652/1939 (convertito dalla L. n. 1249/1939) e degli artt. 28 e 30 del DPR n. 1142/1949 (Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano), sulla stima diretta sul “valore venale” e, solo nell’ipotesi in cui ciò non
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