Contribuzione ENPALS anche se l’attività artistica non è «dal vivo»
L’obbligo scatta anche per i compensi dovuti a prestazioni artistiche in sala di incisione
Con la sentenza n. 16253 depositata ieri, la Cassazione torna a pronunciarsi sulla categoria dei lavoratori dello spettacolo e sulla loro inclusione nelle categorie ex art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947, sottoposte alla gestione ENPALS.
Si ricorda che la tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori dello spettacolo è affidata alla gestione ENPALS (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo) istituita presso l’INPS, che gestisce l’assicurazione IVS ed i relativi trattamenti pensionistici. L’obbligazione contributiva sorge per effetto del mero svolgimento di una delle attività artistiche, tecniche o amministrative riportate nell’elenco dell’art. 3 del DLgs. C.p.S. n. 708/1947 e l’obbligo
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