Fatturazione elettronica, estensione dubbia ai soggetti identificati ai fini IVA
Qualora un soggetto identificato in Italia dovesse violare l’obbligo, non sarebbe applicabile la sanzione proporzionale
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 1 comma 909 della legge di bilancio 2018 al DLgs. 127/2015, la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che coinvolgono i soggetti identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato.
In particolare, il comma 3 dell’art. 1 del richiamato decreto legislativo prevede che “per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche” utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato XML.
Sulla validità di tale estensione soggettiva nascono tuttavia numerosi dubbi già dalla lettura dei commi 2 e 6 dell’art.
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