Legittimi i sovracanoni idroelettrici senza discrimine altimetrico
Il pagamento può essere richiesto retroattivamente a decorrere dal 2013 per tutti gli impianti ubicati nei bacini imbriferi montani
Le Sezioni Unite della Cassazione, con le recenti sentenze gemelle nn. da 16157 a 16159 del 2018, con le quali sono stati respinti i ricorsi proposti dall’Enel, hanno posto fine alla vicenda dei bacini imbriferi montani (BIM) stabilendo definitivamente la legittimità – sotto il profilo sia costituzionale che comunitario – dell’art. 1, comma 137 della L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), che ha introdotto i sovracanoni idroelettrici anche per gli impianti di produzione posti al di fuori del perimetro, ossia nei Comuni rivieraschi.
Ne discende che detti sovracanoni ben possono essere estesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 (entrata in vigore della modifica normativa), a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le ...
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