Confisca di prevenzione da revocare se non è provata la pericolosità «attuale»
Revoca legittima se manca la correlazione temporale tra la data di acquisto dei beni e la manifestazione della pericolosità sociale del soggetto
La confisca di prevenzione è prevista dal DLgs. 159/2011 – di recente modificato dalla L. 161/2017 – con lo scopo di prevenire le diverse forme di criminalità da profitto, con particolare riguardo alla criminalità mafiosa, economica e connessa alla corruzione.
Il presupposto soggettivo per l’applicazione di tale misura non è la prova di un reato di cui il soggetto è ritenuto responsabile, bensì il riconoscimento – su base indiziaria – di una pericolosità sociale particolarmente qualificata, intesa come probabilità di commissione di ulteriori reati.
Il nucleo del provvedimento patrimoniale non risiede nel delitto o nel relativo provento, né in finalità tipicamente repressive (si pensi ai principi ribaditi dalla Corte EDU nella sentenza Grande Stevens ed altri c. Italia del 4 marzo 2014), ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41