Il coobbligato beneficia del giudicato favorevole anche se paga la cartella
Confermata l’estensione favorevole del giudicato in caso di coobbligati in solido
L’art. 1306 del codice civile al comma 1 stabilisce che “la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore o uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori”; il comma 2 statuisce invece che “gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi”.
In materia di solidarietà tributaria, la giurisprudenza si è varie volte occupata dei limiti della estensione del giudicato ritenendo che, il coobbligato non impugnante possa beneficiare degli effetti del giudicato favorevole ottenuto da un altro
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