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Azioni di responsabilità nei confronti di colleghi da valutare con attenzione

/ REDAZIONE

Giovedì, 9 agosto 2018

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I commercialisti devono sempre valutare attentamente le azioni di responsabilità avviate nei confronti di colleghi, “onde evitare di nuocere alla loro reputazione senza fondato motivo”.
Lo hanno sottolineato ieri, con un comunicato stampa, i due Consiglieri del CNDCEC delegati alla deontologia, Giorgio Luchetta e Francesco Muraca.

L’intervento è dovuto al fatto che “ultimamente, si ha notizia di casi di contenzioso tra colleghi, specie tra curatori fallimentari o commissari giudiziali e componenti di collegi sindacali di società sottoposte a procedure concorsuali, scaturente dalla non piena osservanza del principio enunciato nel comma 4 dell’articolo 15 del nostro Codice deontologico”.

Come ricorda anche il comunicato, in base all’appena citato articolo il professionista deve astenersi dall’esprimere giudizi o avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo. Non si possono quindi muovere addebiti di responsabilità disciplinare ai colleghi che avviano azioni risarcitorie contro altri colleghi, se i primi, sentite le giustificazioni dei secondi, destinatari dell’azione, hanno adeguatamente argomentato e documentato il rapporto di causalità tra la condotta e il danno che si vuole risarcito.

“Non è certo nostra intenzione quella di disincentivare la vigilanza su eventuali comportamenti commissivi od omissivi da parte di nostri colleghi – spiegano i due Consiglieri –, ma va evitato il rischio che le azioni di responsabilità possano trasformarsi in uno strumento pretestuosamente utilizzato al fine di realizzare attivo fallimentare, così come recentemente denunciato anche da alcuni organi di stampa e come da molti colleghi rappresentatoci nel corso dei numerosi incontri da noi avuti in tutta Italia in tema di deontologia”.

Senza contare che “il diritto processuale come interpretato dalla Suprema Corte (Cass. 23180/2006) richiede espressamente che chi agisce in giudizio” debba sin dall’inizio esporre la motivazione, “dovendo descrivere accuratamente i comportamenti degli amministratori che si ritengono essere stati contrari alla legge o allo statuto sociale”.

Luchetta e Muraca sottolineano che non basta “la generica denuncia di un fenomeno di mala gestio. I superiori principi del contraddittorio e del diritto di difesa lo richiedono. Questo doveroso comportamento processuale scoraggia aggressioni poco fondate oppure ove vi sia solo un fumus, richiedendo invece previe indagini e approfondimenti tanto più importanti quando chi agisce è un soggetto investito di funzioni pubbliche. Peraltro, spesso si tratta di azioni che si risolvono con transazioni di importi modesti rispetto a quelli inizialmente richiesti”.

Seguire la procedura indicata dall’art. 15, comma 4 del Codice deontologico “permette – chiudono i Consiglieri – di iniziare l’eventuale azione giudiziaria non solo andando esente da responsabilità deontologica, ma anche e soprattutto consci di operare nel pieno rispetto della legge addebitando una responsabilità che si ritiene sussistere”.

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