ACCEDI
Venerdì, 6 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Senza iscrizione al Registro Imprese amministratori cessati nell’incertezza

/ Maurizio MEOLI

Sabato, 18 agosto 2018

x
STAMPA

download PDF download PDF

Ai sensi dell’art. 2385 c.c., l’amministratore che rinunzia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al CdA e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del CdA, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il CdA è stato ricostituito. La cessazione degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel Registro delle imprese a cura del collegio sindacale. Si tende, peraltro, a ravvisare tale obbligo in capo all’organo di controllo solo quando venga meno l’amministratore

...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU