Senza iscrizione al Registro Imprese amministratori cessati nell’incertezza
La giurisprudenza ha fornito in materia orientamenti contrastanti
Ai sensi dell’art. 2385 c.c., l’amministratore che rinunzia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al CdA e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del CdA, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il CdA è stato ricostituito. La cessazione degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel Registro delle imprese a cura del collegio sindacale. Si tende, peraltro, a ravvisare tale obbligo in capo all’organo di controllo solo quando venga meno l’amministratore
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