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L’INPS adegua la piattaforma on line delle prestazioni occasionali al decreto dignità

/ REDAZIONE

Mercoledì, 22 agosto 2018

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L’INPS, con un’apposita notizia pubblicata ieri sul proprio sito internet, ha reso noto di aver avviato il processo di adeguamento progressivo della piattaforma informatica delle prestazioni occasionali in relazione alle novità in materia previste dall’art. 2-bis del DL 87/2018 (c.d. decreto dignità), introdotto in sede di conversione dalla L. 96/2018.

Il primo intervento, già operativo dal 20 agosto scorso, consente alle imprese agricole di indicare, nella dichiarazione anticipata di prestazione lavorativa, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a 10 giorni.
In generale, l’Istituto previdenziale ricorda che la citata norma introdotta dalla legge di conversione ha apportato significative modifiche alle dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura, alle informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione informatica dedicata alle prestazioni occasionali e alle modalità di erogazione del compenso al lavoratore.

Nel dettaglio, va ricordato che in seguito all’intervento della L. 96/2018, le differenze previste per il settore agricolo valgono anche per le aziende alberghiere o le strutture ricettive che operano nel settore del turismo.
Per tutti questi soggetti, la comunicazione – oltre a indicare i dati identificativi del prestatore e il luogo di svolgimento della prestazione – deve contenere la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni (anziché 3), nonché la misura del compenso pattuito, che non deve essere inferiore a 36 euro per prestazioni non superiori a 4 ore continuative nell’arco di 10 giorni.

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