Ripresentazione della sospensiva in Regionale meno stringente
Il principio dovrebbe valere soprattutto se si tratta di sospensiva chiesta in pendenza del processo in Cassazione
A seguito della riforma del contenzioso tributario attuata con il DLgs. 24 settembre 2015 n. 156, ora la tutela cautelare è ammessa in ogni stato e grado del processo, potendosi sospendere l’efficacia della sentenza e/o dell’atto anche in pendenza di appello o di ricorso per Cassazione.
In quest’ultimo caso, la sospensione acquista un rilievo particolare: da un lato, come sancisce l’art. 68 del DLgs. 546/92, la riscossione, dopo la sentenza della Regionale, avviene per l’intero non solo per le imposte, ma altresì in merito ad interessi e sanzioni. Dall’altro, il processo di Cassazione ha tempi molto lunghi, potendo durare anche più di sei o sette anni.
La procedura da seguire è contenuta nell’art. 62-bis del DLgs. 546/92, che si differenzia rispetto alle ...
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