Gli ausiliari giudiziali non sono tenuti agli obblighi antiriciclaggio
Tenendo conto della provenienza giudiziale della nomina, la versione definitiva del DLgs. 90/2017 non li comprende tra i soggetti obbligati
I professionisti svolgono attività ausiliarie su nomina giudiziale; fa parte della loro attività consueta. Ci riferiamo in particolare ai curatori fallimentari, ai commissari giudiziali, ai consulenti tecnici unici e ai custodi giudiziali.
Con l’introduzione in Italia della normativa antiriciclaggio, in assenza di una esclusione specifica, ci si è fin da subito chiesti se questi soggetti fossero o meno obbligati ad effettuare i controlli dettati dalle norme antiriciclaggio. Questo fin dalle previsioni di cui al decreto MEF del 3 febbraio 2006 n. 141, entrato in vigore il 22 aprile 2006.
A questo dubbio aveva a suo tempo risposto, in modo molto chiaro ed univoco, l’allora Ufficio cambi (UIC), con la risposta n. 15 del 21 giugno 2006: “l’attività svolta dal professionista a seguito di incarico da parte dell’Autorità Giudiziaria, quale ad esempio quello di curatore fallimentare o di consulente tecnico d’ufficio, è esclusa dall’ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. In questi casi il professionista agisce in qualità di organo ausiliario del giudice e non si ravvisa nella fattispecie né la nozione di cliente né quella di prestazione professionale così come definite dall’art. 1 lett. g) ed h) del D.M. 141/2006 e dalla Parte I, par. 1, istruzioni UIC”.
Per estensione, esenzione applicabile anche al custode giudiziale.
Quindi esclusione per tutti questi soggetti di nomina giudiziale da ogni obbligo attinente alla normativa antiriciclaggio, e nessuna autorità ha mai messo in discussione tale esclusione.
Anche le linee guida del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili del 17 dicembre 2015 si sono allineate a questa indicazione.
È poi sopraggiunto, lo scorso anno, lo schema di DLgs. attuativo della Direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo, schema messo on line per una consultazione pubblica.
Tale schema in verità prevedeva, tra i soggetti obbligati (artt. 3 e 4) anche i professionisti sopra indicati.
Nel testo in bozza si leggeva, all’art. 3: “Rientrano nella categoria dei professionisti, nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria…
d) i soggetti (ndr: dottori commercialisti ed esperti contabili, notai e avvocati) di cui alle lettere a) e c) nell’espletamento, ai sensi della normativa vigente, dell’incarico di curatore fallimentare e commissario giudiziale nelle procedure concorsuali di cui al Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento al fallito e alle parti in causa”.
Ma è poi arrivato il testo definitivo, difforme, del DLgs. 25 maggio 2017 n. 90, in vigore dal 4 luglio 2017; testo dove, all’art. 3, tale indicazione è stata del tutto omessa.
Ne deriva pertanto che gli ausiliari giudiziali non sono tenuti agli obblighi antiriciclaggio. E questo proprio per il fatto che la modifica proposta non è stata poi riconfermata.
E il che pare anche ovvio, tenuto conto della provenienza giudiziale della nomina, come da tempo osservato.
Le nuove linee guida del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti non potranno che confermare quanto sopra riportato.