Sostituzione a termine di dipendenti in congedo con sgravio contributivo
Lo sconto del 50% spetta alle aziende con meno di venti dipendenti per le assunzioni in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in maternità e paternità
L’art. 4, comma 3 del DLgs. n. 151/2001 concede, alle aziende con una forza occupazionale inferiore ai venti dipendenti, uno sconto contributivo in caso di assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo di maternità, paternità, congedo parentale o per malattia del figlio.
L’agevolazione spetta anche in caso di personale temporaneo sulla base occupazionale dell’azienda utilizzatrice e a favore di quest’ultima.
Nel calcolo del limite dimensionale devono essere inclusi tutti i dipendenti con l’esclusione degli apprendisti; i lavoratori part-time sono considerati pro quota ed il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso
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