Continuazione solo per illeciti amministrativi in ambito previdenziale
Secondo la Cassazione, l’istituto non si applica alle altre violazioni amministrative in materia lavoristica
Secondo l’art. 8 della L. 689/81, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Tale sanzione trova applicazione anche per chi, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.
Va ricordato che la prima ipotesi viene comunemente ricondotta all’istituto del concorso formale, che può essere eterogeneo quando vengano ...
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