Dal 17 marzo 2017 responsabilità solidale negli appalti senza deroghe
La deroga non è ammessa nemmeno per i contratti stipulati prima, ma la cui esecuzione ha generato crediti successivamente
L’art. 2 del DL 25/2017, modificando il comma 2 dell’art. 29 del DLgs. 276/2003, ha ridisegnato in modo sensibile il regime della responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi vantati dal lavoratore nell’ambito di un appalto.
Oltre a eliminare il meccanismo della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, del quale si poteva avvantaggiare in giudizio il committente principale, ove citato dal lavoratore, nonché l’obbligo, sempre in giudizio, del litisconsorzio necessario tra il committente imprenditore o datore di lavoro e gli eventuali ulteriori subappaltatori, la norma in questione è intervenuta, altresì, in tema di contrattazione collettiva.
Prima della modifica, alla contrattazione collettiva era ...
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