Domanda di adesione e sospensione feriale cumulabili anche per il passato
La proroga al primo giorno feriale successivo opera anche per il termine entro cui occorre presentare domanda di adesione
La presentazione della domanda di accertamento con adesione sospende il termine per ricorrere per novanta giorni, come prevedono a chiare lettere gli artt. 6 e 12 del DLgs. 218/97.
Negli anni passati, era sorto un problema relativo alla cumulabilità della sospensione di novanta giorni derivante dalla domanda di adesione con la sospensione, dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno, derivante dalla pausa estiva.
Sebbene l’Amministrazione finanziaria si fosse espressa diverse volte per la cumulabilità (per tutte, R.M. 11 novembre 1999 n. 159), la Cassazione, superando un diverso orientamento (Cass. 4 febbraio 2011 n. 2682), aveva adottato la soluzione opposta, affermando in breve che la sospensione feriale, avente natura processuale, non può sovrapporsi con una sospensione relativa ad un istituto
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