L’INPS recupera la NASpI per dimissioni senza giusta causa
Alla domanda di indennità il lavoratore deve allegare la documentazione che prova la volontà di difendersi in giudizio
L’indennità NASpI è il trattamento di disoccupazione previsto dal DLgs. 22/2015 in sostituzione delle precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI, in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si siano verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.
L’accesso alla prestazione viene concesso all’interessato che ne faccia richiesta e che vanti, congiuntamente, almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti, nonché lo stato di disoccupazione dovuto alla perdita involontaria della propria occupazione (art. 3 del DLgs. 22/2015).
Con riguardo a quest’ultimo requisito, la perdita del lavoro non si considera involontaria se il rapporto
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