Reintegra se la sproporzione risulta da contratti collettivi o codici disciplinari
Spetta al lavoratore l’onere di provare l’esistenza della disposizione che preveda per la condotta contestata una sanzione conservativa
La L. 92/2012 ha introdotto nell’art. 18 della L. 300/1970 una graduazione delle ipotesi di illegittimità del licenziamento intimato per motivi disciplinari, prevedendo conseguenze sanzionatorie diversificate per il datore di lavoro che abbia illegittimamente esercitato il potere disciplinare.
L’art. 18, comma 4 della L. 300/1970 prescrive infatti la sanzione della reintegrazione nelle ipotesi in cui il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili (in tal caso, il datore di lavoro ...
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