È inaccettabile che in manovra non ci sia la definizione degli avvisi bonari
Gentile Redazione,
vorrei segnalare un aspetto comune alle varie rottamazioni ancora in corso e a quelle che sembrano prospettarsi con la prossima manovra di bilancio che, a mio avviso, è inaccettabile: mi riferisco alla sorte dei soggetti che stavano/stanno pagando degli avvisi bonari (sulla questione si veda anche “Omessi versamenti per ora fuori dalle definizioni” di oggi, ndr).
Ai sensi degli art. 3 e 3-bis del decreto legislativo 462/1997, chi omette di pagare somme dovute all’Erario, emerse a seguito di controlli formali dell’Agenzia delle Entrate (e quindi desunte da dichiarazioni e/o comunicazioni presentate regolarmente e contenenti la corretta materia imponibile), può regolarizzare il mancato versamento entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, chiamata AVVISO BONARIO, versando all’Agenzia delle Entrate l’imposta dovuta, in unica soluzione o in un massimo di 8 o di 20 rate trimestrali a seconda che l’imposta da pagare sia inferiore o uguale a 5.000 euro o superiore. Questo tipo di definizione permette il pagamento di una sanzione ridotta dal 30% al 10% dell’imposta dovuta, oltre interessi.
La procedura, quindi, si consuma tutta all’interno del rapporto contribuente/Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui il contribuente non effettuasse il pagamento di una o più rate e non provvedesse al suddetto (pagamento) entro il termine di scadenza della rata successiva, la rateizzazione salterebbe e il contribuente si troverebbe nell’identica situazione del contribuente che non ha aderito a questa procedura nei 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.
Nell’un caso e nell’altro, la pratica di riscossione passerebbe all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (la vecchia Equitalia), che provvederebbe alla riscossione di una somma uguale alla sommatoria dell’imposta dovuta, di una sanzione tornata al 30%, degli interessi e degli oneri di riscossione.
Questa somma è comunicata al contribuente mediante una CARTELLA (simile a quella classica di Equitalia) che si può pagare in unica soluzione o in rate mensili, fino a un massimo di 120.
Richiamata questa normativa, si comprende facilmente come vi siano contribuenti che non hanno pagato tutta o parte dell’imposta dovuta, desunta da dichiarazioni correttamente presentate, che hanno ricevuto un primo avviso di regolarizzazione (o, addirittura, che non hanno nemmeno ricevuto quello) e devono decidere cosa fare, oppure altri che stanno già pagando a rate un avviso bonario.
Questi contribuenti non hanno certo meno meriti di coloro che, non preoccupandosi del primo avviso, hanno poi ricevuto cartelle dall’esattore di turno (Equitalia o Agenzia delle Entrate-Riscossione) dal 2000 al 2017...
Ma, allora, perché coloro che hanno ricevuto cartelle esattoriali possono decidere se vedersi abbuonare l’INTERA sanzione del 30% (oltre interessi), aderendo alle varie rottamazioni, avendo anche più tempo per il pagamento e, diversamente, coloro che devono gestire avvisi bonari già ricevuti o, addirittura, che devono ancora ricevere tale avviso, sono obbligati a continuare a pagare le rate con il 10% DI SANZIONI PIÙ INTERESSI o dovranno farlo in futuro?
È una discriminazione ancora più ingiustificata e iniqua del peggiore dei condoni... forse incostituzionale.
Maurizio Dallari
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena
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