Prova del trasferimento necessaria per le imbarcazioni cedute a San Marino
In mancanza di tale prova non si applica la norma che assoggetta l’operazione a IVA nel Paese di destinazione
Una volta accertato che le imbarcazioni esportate sono ricomprese tra quelle previste dall’art. 38 comma 4 del DL 331/93, non vi è dubbio che l’imposta deve essere assolta nel Paese di destinazione, ossia San Marino, ma in mancanza della prova del trasferimento dei natanti, l’art. 19 del DM 24 dicembre 1993 non esclude – di per sé – la ripresa fiscale dell’IVA in capo all’esportatore italiano.
Lo ha affermato la sentenza n. 25652/2018 della Cassazione accogliendo – sul punto – il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della C.T. Reg. dell’Emilia Romagna n. 1 del 26 gennaio 2011.
Con tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2003 e 2004, l’Ufficio aveva contestato alla società contribuente – un cantiere nautico – l’indebita ...
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