Chi si dedica solo all’allevamento non è coltivatore diretto
La Cassazione chiarisce che tale soggetto non può godere della prelazione agraria
La Cassazione, con ordinanza n. 13792/2018, scrutinando una fattispecie in materia di prelazione e riscatto agrari, ha stabilito un’importante regola in ordine all’ambito dei soggetti “abilitati” a esercitare il diritto di prelazione.
Il principio di diritto affermato dai giudici di legittimità è il seguente: ai fini della prelazione e del riscatto agrari la qualifica di “coltivatore diretto” (CD), ai sensi dell’art. 31 della L. n. 590/1965, non è esclusa dalla circostanza che il medesimo soggetto svolga altra attività lavorativa, compresa quella dell’allevamento di animali, né richiede una valutazione di “prevalenza” dell’attività agricola rispetto alle altre oppure la verifica di quale sia la principale fonte di reddito dell’interessato,
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