Per il reato di occultamento scritture contabili da conservare per dieci anni
Secondo la Cassazione, deve innanzitutto guardarsi all’art. 22 del DPR 600/73 che richiama la durata decennale prevista dall’art. 2220 c.c.
Ai fini dell’individuazione dell’oggetto materiale del reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili, va fatto riferimento a tutti quei documenti che, alla stregua delle norme civilistiche, societarie o tributarie, devono essere obbligatoriamente conservati.
Da ciò consegue che si tratta di una nozione del tutto “aperta”, ma strettamente connessa al fatto che la ratio della sanzione penale prevista dall’art. 10 del DLgs. 74/2000 deriva dalla necessità di garantire l’esatto adempimento delle obbligazioni tributarie, per cui dovranno essere prese in considerazione unicamente quelle scritture contabili e quella documentazione che può avere rilievo sotto il profilo fiscale.
Per tali ragioni la Corte di Cassazione torna a ribadire, con la sentenza ...
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