I rimborsi IVA non possono essere sottoposti a fermo
In ragione dell’esistenza di norme specifiche, non si applica la disciplina del fermo amministrativo
Con la sentenza n. 27784 depositata ieri, la Cassazione stabilisce che, ai fini della sospensione del rimborso IVA, l’art. 38-bis del DPR 633/72 è norma speciale, idonea ad escludere l’applicazione della disciplina del fermo amministrativo. Non dà luogo alla sospensione del rimborso IVA, ed è del tutto irrilevante, la presenza di carichi provvisoriamente sgravati, ma ancora pendenti in ragione dell’esecuzione di una sentenza non definitiva.
Nel caso di specie, la società contribuente impugnava il provvedimento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva disposto la sospensione del rimborso di crediti IVA per l’esistenza di carichi pendenti “ostativi”, i cui ruoli erano, tuttavia, stati oggetto di sgravio in esecuzione di una sentenza non ancora passata
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