Sospesi per nove mesi i termini per appelli e riassunzioni
Bisogna però prestare attenzione: la sospensione non è in tal caso automatica
L’art. 6 comma 11 del DL 119/2018 stabilisce: “per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019”.
Quindi, si tratta dei termini di impugnazione della sentenza (per l’appello, la revocazione ordinaria o il ricorso per Cassazione) e di riassunzione della lite (si allude al termine di sei mesi previsto dall’art. 63 del DLgs. 546/92).
Tale sospensione riguarda anche le impugnazioni incidentali, quindi, in primis, il termine di sessanta giorni per l’appello incidentale decorrente dalla ricezione dell’appello principale.
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41