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Sospesi per nove mesi i termini per appelli e riassunzioni

Bisogna però prestare attenzione: la sospensione non è in tal caso automatica

/ Alfio CISSELLO

Lunedì, 5 novembre 2018

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L’art. 6 comma 11 del DL 119/2018 stabilisce: “per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019”.
Quindi, si tratta dei termini di impugnazione della sentenza (per l’appello, la revocazione ordinaria o il ricorso per Cassazione) e di riassunzione della lite (si allude al termine di sei mesi previsto dall’art. 63 del DLgs. 546/92).

Tale sospensione riguarda anche le impugnazioni incidentali, quindi, in primis, il termine di sessanta giorni per l’appello incidentale decorrente dalla ricezione dell’appello principale.

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