Non sempre la società esterovestita è mero schermo
Solo qualora si accerti la natura fittizia della società si può disporre il sequestro per equivalente
Ai fini del sequestro per equivalente del profitto del reato tributario, non sempre la società esterovestita può considerarsi un mero schermo, costituito solo al solo fine di evasione fiscale. Di qui, la necessità di un preciso accertamento sula fittizietà o meno dell’attività svolta dall’ente, per individuare i corretti criteri di applicazione del vincolo cautelare. Il principio, espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 50151 depositata ieri, va ad unirsi alla copiosa giurisprudenza di legittimità riprendendo temi già più volte percorsi.
Il ricorso riguardava il sequestro di beni (strumenti finanziari, beni mobili e immobili) a seguito della contestazione agli indagati di aver costituito una società, con sede in territorio sloveno, allo scopo di “esterovestire” l’attività
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