Modello IVA TR integrabile se non varia destinazione o ammontare del credito
Può essere usato, ad esempio, per richiedere l’esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria
Con la risoluzione n. 82 di ieri, 14 novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile inviare un modello IVA TR integrativo per integrare o modificare elementi che non incidono sulla destinazione e/o sull’ammontare del credito IVA infrannuale.
Si premette che i soggetti passivi in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38-bis comma 2 del DPR 633/72 possono presentare istanza di rimborso o di compensazione del credito IVA infrannuale attraverso il modello IVA TR. Entro il termine di presentazione di tale modello, ossia l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (art. 8 comma 3 del DPR 542/99), la scelta fra le due modalità di recupero dell’eccedenza d’imposta può essere rettificata o integrata mediante una nuova istanza
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41