Regime degli impatriati, rientro in Italia agevolato solo con lavoro «certo»
Secondo l’Agenzia, occorre un accordo con il futuro datore di lavoro per dimostrare il nesso con l’inizio dell’attività lavorativa
Al fine di beneficiare del regime degli impatriati di cui all’art. 16 comma 2 del DLgs. 147/2015, il dipendente che rientra in Italia e vi trasferisce la propria residenza fiscale deve provare l’esistenza di un accordo con il futuro datore di lavoro finalizzato alla sottoscrizione di un nuovo contratto, dovendo sussistere un nesso tra il rientro in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa.
È questo il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 919-114/2018 resa dalla Direzione regionale della Calabria, relativa al caso di un lavoratore dipendente che ha trasferito la residenza in Italia prima di trovare lavoro.
Si ricorda che, per accedere al regime fiscale di cui all’art. 16 comma 2 del DLgs. 147/2015, un lavoratore deve:
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