Esonero dal ticket licenziamento con le lettere di assunzione e licenziamento
L’INPS ricorda le principali fattispecie di esclusione dal pagamento previsto dalla legge nei casi di completamento e chiusura dei cantieri edili
Con il recente messaggio n. 3933/2018, l’INPS ha chiarito le modalità di svolgimento dei controlli relativamente a quelle aziende che, avendo effettuato un licenziamento, non hanno versato il c.d. ticket licenziamento ex art. 2 comma 31 ss. della L. 92/2012, avvalendosi dell’esonero previsto dalla legge nei casi di completamento e chiusura dei cantieri edili.
Sul punto si coglie l’occasione per ricordare che la predetta norma introdotta dalla riforma Fornero ha posto, a carico dei datori di lavoro, l’obbligo di versare un contributo di licenziamento (c.d. “ticket”) nei casi di interruzione di tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compresi i rapporti con caratteristiche particolari come il part time o il lavoro intermittente,
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