Obbligo di notifica al coobbligato dell’accertamento esecutivo
L’atto va motivato in relazione alla c.d. chiamata in solido
Con l’accertamento esecutivo, di cui all’art. 29 del DL n. 78/2010, la riscossione del tributo in capo al coobbligato va operata direttamente mediante la notifica dell’avviso di accertamento. Con l’accertamento esecutivo, difatti, l’avviso di accertamento viene a svolgere le funzioni che sono proprie sia dell’atto impositivo, sia del titolo esecutivo come pure del precetto.
Non a caso, l’atto di accertamento deve contenere, oltre alla determinazione dei profili qualitativi e quantitativi della pretesa, l’intimazione ad adempiere al pagamento degli importi richiesti entro il termine di presentazione del ricorso, nonché l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dalla scadenza di tale termine, la riscossione è affidata agli agenti della riscossione
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