La rata da rottamazione del 30 novembre confluisce nella ridilazione
Nulla vieta di rispettare le scadenze originarie del 30 novembre e del 28 febbraio
L’art. 3 del DL 119/2018 ha stabilito che i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata disciplinata dall’art. 1 del DL 148/2017, senza perfezionarla per mancato integrale pagamento degli importi dovuti, hanno la facoltà di “riaccedere” alla rottamazione dei ruoli, se effettuano entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018.
In base a quanto previsto dalla norma in analisi, al comma 21, una volta eseguito il pagamento del 7 dicembre si verifica “il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi
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