Residenza civilistica e anagrafica non per forza coincidenti
Manca anche una definizione univoca di «residenza della famiglia»
La nozione di residenza viene in rilevo in molteplici norme (tra le altre, l’individuazione del giudice competente ex art. 18 c.p.c. e il luogo di notificazione degli atti ex art. 139 c.p.c.), ma non è univoca: nel nostro ordinamento, infatti, esistono diverse definizioni non sempre coerenti tra loro.
La definizione civilistica di residenza è contenuta all’art. 43 comma 2 c.c., che si riferisce al “luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. La nozione del codice civile fa riferimento al luogo con cui il soggetto ha una relazione di fatto, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali (così Cass. n. 13241/2018).
La residenza si contrappone al domicilio (art. 43 comma 1 c.c.) che è, invece, una nozione di diritto e corrisponde al luogo
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