Il collegamento negoziale assicura l’esenzione dall’imposta di donazione
La giurisprudenza richiede l’esplicito richiamo ma la norma letteralmente non impone la dichiarazione
La norma recata dall’art. 1 comma 4-bis del DLgs. 346/90 esclude l’applicazione dell’imposta di donazione alle liberalità “collegate” ad atti concernenti il trasferimento di immobili o aziende, se soggetti a imposta di registro proporzionale o a IVA.
Ciò significa che, ad esempio, nel caso in cui i genitori donino un immobile al figlio, intervenendo nell’atto di acquisto immobiliare pagando il corrispettivo pattuito, l’imposta di donazione non è dovuta, in quanto l’atto di acquisto immobiliare va soggetto alle normali imposte d’atto (imposta di registro o IVA e imposte ipotecaria e catastale).
Va chiarito, però, il significato della condizione del “collegamento”, richiesta dalla norma, che risulta essenziale per l’applicazione ...
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