Niente split payment solo per singole operazioni in regime speciale IVA
La scissione dei pagamenti è applicabile, invece, alle operazioni in regime IVA ordinario
Se il cessionario o committente è un soggetto destinatario dello split payment, il fornitore non applica il predetto meccanismo alle operazioni assoggettate a regimi speciali IVA, mentre l’esclusione non vale per quelle in regime ordinario. È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 111 pubblicata ieri, 18 dicembre 2018.
Il caso esaminato riguarda un soggetto che esercita l’attività di agenzia di viaggio, applicando il relativo regime speciale IVA ex art. 74-ter del DPR 633/72, e rientra nell’ambito soggettivo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72), in quanto società controllata direttamente da un ente pubblico non economico. Per acquistare prestazioni alberghiere e noleggiare auto per i clienti tramite il canale
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