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Personale comandato imponibile in capo all’ente pubblico che se ne avvale

/ REDAZIONE

Sabato, 29 dicembre 2018

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Con la risposta a interpello n. 151, diffusa ieri, l’Agenzia delle Entrate conferma che, per i soggetti che calcolano la base imponibile IRAP con il metodo c.d. retributivo (Amministrazioni pubbliche ed enti non commerciali), il costo del lavoro “incide”, in termini di imposizione, sul soggetto passivo presso il quale viene effettivamente svolta la prestazione lavorativa che concorre alla realizzazione del valore della produzione netta (si veda la ris. del Dipartimento politiche fiscali 2/2008).
Pertanto, laddove il dipendente di un’università sia assegnato temporaneamente in posizione di comando presso un ente pubblico non economico, l’ammontare delle retribuzioni erogate al dipendente medesimo concorrono alla formazione della base imponibile dell’ente pubblico.

Alle stesse conclusioni si perverrebbe se il personale fosse assegnato all’ente in posizione di distacco anziché di comando, attesa la pacifica equiparazione tra le due forme di impiego (in tal senso già la C.M. 21 settembre 1999 n. 189/E, § 2.3).

Nel caso di specie, non risultano, invece, applicabili i chiarimenti resi dalla circ. Agenzia delle Entrate 22/2015, § 2, ad avviso della quale i costi sostenuti in relazione al personale dipendente distaccato, impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono deducibili dalla base imponibile IRAP dell’impresa distaccante, con conseguente rilevanza degli importi a quest’ultima spettanti, a titolo di rimborso, delle spese afferenti al medesimo personale.
Le Amministrazioni pubbliche non possono, infatti, beneficiare delle deduzioni riconosciute dall’art. 11 del DLgs. 446/97 a fronte dell’impiego di dipendenti a tempo indeterminato, con il risultato che le retribuzioni a questi ultimi corrisposte risultano sempre imponibili in capo al soggetto utilizzatore della prestazione lavorativa.

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