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Inerenti i costi della quotazione tramite OPV

/ REDAZIONE

Sabato, 29 dicembre 2018

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Con il principio di diritto n. 19 datato 27 dicembre ma pubblicato ieri, 28 dicembre, l’Agenzia delle Entrate afferma che i costi legati all’ammissione alla quotazione possono considerarsi inerenti all’attività dell’impresa quotanda, non assumendo rilievo ostativo la circostanza che l’operazione avvenga tramite OPV e, dunque, senza aumento di capitale.

A supporto di tale posizione vengono richiamate le previsioni normative di cui all’art. 1, commi da 89 a 92, della L. 205/2017, che prevede un credito d’imposta in favore delle PMI per le attività propedeutiche ai processi di quotazione nei mercati regolamentati di uno Stato membro dell’Unione europea.

Viene evidenziato che il summenzionato incentivo fiscale, seppur riguardante le sole PMI, presuppone che gli oneri in esame concorrano alla formazione del reddito imponibile delle società.
Inoltre, né le disposizioni di legge né quelle della normazione secondaria, nel fissare i requisiti per l’accesso al predetto credito d’imposta, fanno riferimento alle concrete modalità in cui la quotazione si realizza (OPS ovvero OPV).

Resta, comunque, impregiudicato ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria volto a verificare la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 110 comma 7 del TUIR, in relazione alla configurabilità di servizi forniti a beneficio dei propri soci in occasione della quotazione da parte della società quotanda.

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