Niente deduzione IRES per i «fondi in natura» trasferiti per il finanziamento alla ricerca
Non si applica la deduzione IRES di cui all’art. 1 comma 353 della L. 266/2005 alle erogazioni liberali effettuate mediante donazioni di beni. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 145 di ieri.
Nel caso di specie, una fondazione (ente non commerciale che determina il reddito d’impresa secondo le disposizioni del TUIR) riferiva di effettuare erogazioni liberali a sostegno della ricerca scientifica a favore di soggetti rientranti in quelli oggetto dell’agevolazione. Tali erogazioni liberali venivano effettuate sia sotto forma di trasferimento di denaro (“fondi in denaro”), sia sotto forma di donazione di beni specificatamente designati per la ricerca (“fondi in natura”).
L’Agenzia ricorda che il citato art. 1 comma 353 della L. 266/2005 ha ridisciplinato la misura prevista dall’art. 100 comma 2 lett. c) del TUIR (oggetto di abrogazione ad opera del comma 355 del medesimo art. 1), sostituendo l’espressione “erogazioni liberali” contenuta nella norma abrogata con l’espressione “fondi trasferiti”.
Pertanto, valorizzando il dato testuale della disposizione, che fa espresso riferimento a “fondi trasferiti” per il finanziamento della ricerca, secondo l’Agenzia la norma in questione si riferisce unicamente a trasferimenti di somme di denaro, in quanto la definizione di “fondi” non può riferirsi a beni diversi dal danaro.
L’Agenzia evidenzia altresì che non si applica al caso di specie il contenuto della ris. n. 234/2002, relativa alla deducibilità dal reddito delle “erogazioni liberali” di cui all’art. 65, comma 2, lett. a) del TUIR (ora art. 100, comma 2, lett. a) e, nel caso specifico, di una donazione di un immobile di proprietà di un’impresa.
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