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Welfare aziendale spettante solo sulla differenza rispetto al bonus asilo nido

/ REDAZIONE

Sabato, 29 dicembre 2018

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Con la risposta a interpello n. 164 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora sia stato percepito il bonus asilo nido, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 comma 2 lett. f-bis) del TUIR opera solo con riferimento alla differenza tra il rimborso erogato dal datore di lavoro e il contributo erogato dall’INPS.

Nella fattispecie in esame, considerato che il bonus asilo nido, per espressa previsione di legge, non è cumulabile con la detrazione d’imposta prevista per le spese per la frequenza di asili nido, l’istante chiede se il bonus citato sia, invece, cumulabile con il beneficio fiscale previsto dalla citata lettera f-bis).
Quest’ultima dispone che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che non possa trovare applicazione il regime esentativo di cui alla citata lett. f-bis), in quanto le spese per la frequenza dell’asilo nido non sono rimaste effettivamente a carico dell’istante, dal momento che, per tali oneri, quest’ultimo ha ricevuto dall’INPS il “bonus asilo nido”, per un importo pari a 1.000 euro, che non ha concorso a formare il reddito imponibile dell’istante.
Pertanto, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, di cui alla più volte citata lett. f-bis) del TUIR, opererà solo sulla differenza tra l’importo del rimborso erogato dal datore di lavoro e quello relativo al contributo erogato dall’INPS.
Solo in tale ultima ipotesi, infatti, le somme erogate dal datore di lavoro rispondono alla finalità di eduzione e istruzione e le spese per la frequenza dell’asilo nido risultano effettivamente rimaste a carico del lavoratore.

Le medesime conclusioni rilevano anche qualora il rimborso delle spese per la frequenza dell’asilo nido è corrisposto in sostituzione del premio di risultato.

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