L’esigenza di trasparenza rileva anche nel Comitato di controllo interno
Gli interessi degli amministratori devono essere manifestati anche in tale ambito
Il dovere di trasparenza degli amministratori in ordine ai propri interessi, sancito dall’art. 2391 c.c., prescinde dal ruolo effettivamente ricoperto e dalla eventuale conoscibilità altrimenti acquisibile della notizia, non è da correlare a una deliberazione del CdA o del Comitato esecutivo, ed è configurabile anche in relazione alle riunioni delle articolazioni del CdA investite di compiti di controllo (nella specie, il Comitato di controllo interno previsto dal Codice di autodisciplina delle società quotate).
Lo afferma la Cassazione, nella sentenza n. 126 depositata ieri, che, per tal via, continua nell’opera di precisazione interpretativa della disciplina degli “interesse degli amministratori” di cui all’art. 2391 c.c. (cfr. Cass. n. 32573/2018).
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