Campo di applicazione soggettiva più ampio per la convenzione di moratoria
Permangono i dubbi sulla durata della convenzione e sulla competenza territoriale in caso di opposizioni
Nel nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (DLgs. di attuazione della L. n. 155/2017) la convenzione di moratoria è disciplinata nell’art. 62 del DLgs., disgiuntamente dagli accordi a efficacia estesa ex art. 61.
La figura, che nella disciplina vigente è prevista all’art. 182-septies, comma 5 del RD 267/42, risponde all’esigenza di consentire, in un’ottica di soluzione stragiudiziale della crisi, la moratoria temporanea dei crediti, ossia l’impegno dei creditori a non esigere i loro crediti. L’istituto presenta, però, un campo di applicazione limitato alle convenzioni stipulate con i creditori bancari e con gli intermediari finanziari.
In virtù del nuovo art. 62, invece, la convenzione moratoria ha un campo di applicazione soggettiva più ...
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