Per l’omesso versamento IVA si può prescindere dal rigo VL38
La Cassazione, nella sentenza n. 2563/2019, ha stabilito che deve ritenersi corretta la decisione di merito che condanna l’imputato per il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000) prendendo a riferimento l’importo indicato nel rigo VL7 (ora righi VL3 e VL4) della dichiarazione IVA (e non quello indicato nel rigo VL38) quando nessun rilievo è possibile attribuire alle compensazioni operate, perché non evidenziate nella stessa dichiarazione e prive di specifica e attendibile documentazione di supporto.
Il giudice, infatti, può prescindere dall’importo indicato nel rigo VL38 se esso non sia giustificato dall’esame formale della dichiarazione stessa (cfr. Cass. nn. 31179/2014 e 9049/2013).
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