Revocatoria fallimentare contro l’assegno girato in bianco
Il possessore del titolo non è necessariamente il cessionario del credito
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1871, depositata ieri, stabilisce che, in tema di revocatoria fallimentare, la consegna al creditore di un assegno bancario o circolare emesso dal debitore all’ordine di un altro soggetto, e da questi girato in bianco al creditore, integra, salva prova contraria, un pagamento diretto del debitore al creditore e rappresenta un atto revocabile in presenza dei requisiti di cui all’art. 67 del RD 267/42.
Nel caso di specie, una società versava nella procedura di amministrazione straordinaria a causa del proprio stato di insolvenza. L’Amministrazione esercitava l’azione revocatoria fallimentare, ex art. 67 del RD 267/42, avverso i pagamenti eseguiti dalla società debitrice nell’anno antecedente la dichiarazione di insolvenza. ...
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