Senza danno patrimoniale all’INPS è indebita percezione di erogazioni
Non è truffa aggravata se il datore dichiara indennità in realtà non corrisposte ottenendo dall’istituto le erogazioni
Per la sentenza della Cassazione n. 7594, depositata ieri, è riconducibile all’indebita percezione di erogazioni pubbliche e non alla truffa aggravata la condotta del datore di lavoro che, con la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottiene dall’INPS il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni.
Nei gradi di merito il ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche per avere, quale amministratore di srl, dichiarato falsamente all’INPS
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