Non ammessa la duplicazione dell’IVA sulle royalties
Anche l’Agenzia delle Dogane riconosce l’imposta già assolta con il meccanismo del reverse charge
L’Agenzia delle Dogane, con la nota del 6 marzo 2019 n. 12243, ha chiarito che, in caso di rettifica dei dazi doganali a seguito dell’inclusione nella base imponibile delle royalties corrisposte al licenziante, l’Ufficio non può pretendere dal licenziatario/importatore un nuovo versamento dell’IVA, qualora la stessa sia già stata assolta in fattura o mediante reverse charge.
Tale documento è particolarmente rilevante in quanto, da un lato, supera l’orientamento di prassi secondo cui l’IVA all’importazione integrerebbe un tributo diverso dall’IVA interna e, dall’altro, applica, per la prima volta in sede amministrativa con riferimento ai diritti di licenza, i principi espressi dalla nota sentenza Equoland (C-272/13) e dalla più recente giurisprudenza
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