Rinnovo automatico e attribuzione delle perdite nel quadro OP
La mancata comunicazione può beneficiare della remissione in bonis
Con riferimento al regime del consolidato fiscale nazionale, l’art. 124 comma 4 del TUIR in tema di interruzione dell’opzione, stabilisce che:
- le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di gruppo (modello CNM) permangono nell’esclusiva disponibilità della società o ente controllante;
- in alternativa, esse possono essere attribuite alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati;
- il criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, alle società che le hanno prodotte deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate all’atto della comunicazione
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